L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha adottato il Decreto Direttoriale n. 43/2025 che definisce le nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti, lo strumento previsto dal D.M. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.
Il provvedimento in questione individua le modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti, rese disponibili ai soggetti indicati dalla medesima disposizione in ragione delle specifiche finalità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’Ispettorato nazionale del lavoro sarà il titolare autonomo del trattamento dei dati personali finalizzati alla gestione del servizio denominato Patente a Crediti (PAC) erogato attraverso il Portale dei servizi gestito dal medesimo Ispettorato.
Le informazioni concernenti la patente a crediti sono ripartite nelle seguenti sezioni:
- Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese;
- Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
- Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);
- Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale;
- Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
- Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.
I dati relativi alla patente saranno visualizzabili da parte dei vari soggetti con i seguenti limiti:
I titolari della patente o loro delegati accederanno alle informazioni sopra indicate riconducibili alle lettere lett. a), b), c), d), e), f);
Le pubbliche amministrazioni appaltanti accederanno alle informazioni al fine esclusivo di verificare il possesso ed il mantenimento del titolo abilitante nell’ambito delle procedure di appalto.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale accederanno alle informazioni indicate alle lettere a), c) e d) ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo nonché al fine di verificare, a fronte di un provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione.
Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale accederanno alle informazioni relative lett. a) e c), ai fini delle proprie attività di controllo sulla efficacia del titolo abilitante.
I soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili nonché il responsabile dei lavori accederanno alle informazioni relative alle lettere a), c) e d) ai fini della verifica del possesso del titolo abilitativo nonché al fine di verificare, a fronte di un eventuale provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione.
I coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori accedono alle informazioni delle lett. a) e c) ai fini dello svolgimento della propria attività di coordinamento.
Saranno abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente, i seguenti soggetti:
titolari della patente o loro delegati;
pubbliche amministrazioni appaltanti;
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;
responsabile dei lavori;
coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Detti soggetti potranno accedere alla relativa piattaforma informatica a mezzo SPID (non inferiore a livello di sicurezza 2), CIE o strumenti di autenticazione equivalenti notificati.
La visualizzazione verrà consentita ai soli soggetti titolari di patente che risultano legali rappresentanti pro-tempore, lavoratori autonomi o loro delegati, sui sistemi dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Gli altri soggetti dovranno dichiarare, sotto propria responsabilità, il titolo abilitante alla visualizzazione.
Gli organi di vigilanza accederanno alle informazioni utili in rapporto alle specifiche finalità istituzionali perseguite, in qualità di titolare autonomo del trattamento, secondo modalità disciplinate da specifico atto convenzionale.
Le informazioni saranno consultabili sulla piattaforma per il tempo di vigenza della patente e comunque per un tempo non superiore a 5 anni dall'iscrizione delle medesime informazioni sulla piattaforma informatica.
Sarà cura di CNA Torino avvisare le imprese non appena operativa la piattaforma.